piRandellate. SE I GIUDICI SON QUESTI, AMICI CARI, SI PUÒ PENSAR CHE SIANO UN PO’ SOMARI?
- liberastampa5
- 30 lug
- Tempo di lettura: 5 min
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Il fu procuratore Tommaso Coletta, quello che favorì la sorella di Luca Turco in Concorsopoli di Careggi; lo scout-redentore Claudio Curreli, famoso in tutti i cieli; la signora Chiara Contesini, usa a obbedir tacendo e tacendo morir; il Gip Alessandro Buzzegoli volenteroso di turno per ben due volte (quindi recidivo); il consigliere cassazionario Giuseppe De Marzo, ben radicato in Pistoja, e i tre pivelli del riesame 2.0 del 24 marzo 2026 (Caterina Barberio, Marco Granocchia e Luca Amedeo Savoia) dove mai hanno studiato l’articolo 12 delle Preleggi laddove si stabilisce che «nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore»?
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IL PROBLEMA SOVRUMANO
È CAPIRE L’ITALIANO…
Osservate con attenzione la formulazione dei diritti costituzionali riguardanti il pensiero e la sua espressione nella forma dell’articolo 21:
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende revocato e privo d’ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

I censori pistojesi ci hanno chiuso tre volte Linea Libera non perché avessimo violato precise norme costituzionali, ma «è ovvioooo» (dice lo slogan del Tampax, da infilare, stavolta, in bocca…) solo perché davamo (e continueremo a farlo) fastidio a chi intende servirsi dello sviamento di potere come arma di controllo e repressione sui sudditi.
Che cosa abbiamo fatto, noi di Linea Libera, se non manifestare liberamente il nostro pensiero?
Al contrario, che cosa hanno fatto loro (= i giudici del terrore) se non sequestrarci senza che avessimo commesso delitti per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi (invito alla eversione e sommossa: lo capite?).
Quale via hanno escogitato come ripiego per soffocare le libertà costituzionali, se non ricorrere alla violazione delle norme per l’indicazione dei responsabili del giornale?
Fin qui, ne sono convinto, può arrivarci anche un livello di quinta elementare. Non ci arrivano loro, però. I tutori della Costituzione che hanno vinto anche con il NO degli islamici, mentre i SÌ erano tutti dei delinquenti.
Rileggo, nell’art. 21 «il sequestro della stampa periodica può essere eseguito…». E, poco dopo, vedo che devono essere «resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica».

Veniamo ora alle violazioni delle norme che la legge prescrive per l’indicazione dei responsabili di una pubblicazione come la nostra online. Qui siamo alla follia interpretativa a favore dello sviamento del potere giudiziario.
Non occorre essere filologi come un Giorgio Pasquali, un Giacomo Devoto, oppure costituzionalisti della levatura di un Gustavo Zagrebelsky, per capire, a colpo d’occhio, che stampa periodica è una definizione che indica (e non può che indicare), indistintamente, tutta la stampa che esce a scadenza più o meno fissa – dai quotidiani alle riviste, partendo dal settimanale in su.
I geni di Pistoja, i cui nomi ho citato, dovrebbero fare un piccolo sforzo (sempre se ne fossero capaci e non cercassero scappatoje per sviare il loro potere) per chiarirmi i motivi in virtù dei quali la Costituzione prevede che la stampa periodica non ricomprende in sé anche i quotidiani.
E ciò per due motivi:
perché i quotidiani sono stampa periodica che esce ogni giorno e non certo dei Barattolini Fragola e Limone della Sammontana;
perché si creerebbe un vulnus ai danni dell’imparzialità che garantisce un diritto a chi manifesta liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

A casa mia la logica funziona in questo modo. In altri termini: a che scopo escludere i quotidiani dalla categoria di stampa periodica, per minacciare di sequestro solo le pubblicazioni non quotidiane, come intendono far credere i ciechi Catoni della procura pistojana?
In più, se poi «la legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica» a quali conclusioni si giunge, seguendo il Currelo-pensiero? Che le riviste sono soggette alla sorveglianza sui finanziamenti, mentre i quotidiani ne sono miracolosamente esclusi? Che sono questi favoritismi? La solita pagliacciata pizza, spaghetti e mandolino?
Perfino la famosa Cieca di Sorrento vedrebbe che la logica della procura pistòjka è più sghemba di una carriola con la ruota quadrata.
Ed è proprio su questo presupposto di trasparenza economico-finanziaria, che si basa la semplificazione per periodici web di piccole dimensioni prevista dalla Legge 103/2012:
Art. 3-bis Semplificazioni per periodici web di piccole dimensioni
1. Le testate periodiche realizzate unicamente su supporto informatico e diffuse unicamente per via telematica ovvero on line, i cui editori non abbiano fatto domanda di provvidenze, contributi o agevolazioni pubbliche e che conseguano ricavi annui da attività editoriale non superiori a 100.000 euro, non sono soggette agli obblighi stabiliti dall’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, dall’articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, e dall’articolo 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62, e ad esse non si applicano le disposizioni di cui alla delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, e successive modificazioni.

Signori magistrati pistòjci non terzi, non imparziali, non indipendenti, provate a individuare un plausibile motivo per il quale dai periodici web di piccole dimensioni il legislatore abbia inteso escludere i giornali online come Linea Libera, se ne siete capaci.
O lo sostenete solo perché, con il loro grattare e scartavetrare, certi giornali irritanti rompono le palle a voi, mettendo a nudo gli alti ideali che vi guidano nell’amministrare la giustizia (se necessario) sviando il potere per fini ideologico-personalistici?
Edoardo Bianchini [direttore@linealibera.info] © Linea Libera Periodico di Area Metropolitana Stampa online non clandestina né illegale checché ne dicano i magistrati della città di Vanni Fucci

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